La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Prefetto:
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al coniuge straniero di cittadino italiano può richiedere la concessione della cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni oppure se risiede all’estero dopo 3 anni dalla data di matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal matrimonio o adottati;
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allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
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al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che risiede da almeno 4 anni nel territorio italiano;
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all’apolide o rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
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allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
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allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
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allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
E' possibile consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica andando sul link http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema009.html
N.B. . CON DECORRENZA 18 MAGGIO 2015 LE ISTANZE RELATIVE ALLA CITTADINANZA DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' TELEMATICA. IL RICHIEDENTE COMPILERA' LA DOMANDA, UTILIZZANDO LE CREDENZIALI OTTENUTE A SEGUITO DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE DEL MINISTERO ALL'INDIRIZZOhttps://cittadinanza.dlci.interno.it E LA TRASMETTERA' IN FORMATO ELETTRONICO, UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, AGLI ATTI FORMATI ALL'ESTERO ED ALLA RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL ONTRIBUTO DI € 200 EX LEGGE 94/2009.